L'Unione Amici di Lourdes (U.A.L.) è sorta per un’ispirazione della Vergine di Lourdes a Luigi Battaglini. L’Associazione, per statuto, accoglie e assiste handicappati cronici e persone sole o abbandonate, che vivono stabilmente nelle varie Case-famiglia, accuditi amorevolmente da volontari.

PREMESSO CHE

– il nostro venerato predecessore, S. E. Mons . Giuseppe Lenotti, con decreto dell’ 11 febbraio1967 erigeva canonicamente l’Associazione “Pia Unione Amici di Lourdes” (U.A.L.), con sede in Foggia;

– Luigi Battaglini, fondatore e presidente dell’Associazione, il 13 settembre 1973 con un nobile gesto donava la suddetta Opera alla Diocesi di Foggia, perché fosse accolta “tra le opere e i beni della Diocesi stessa”, dono accettato da Mons. Lenotti, che in data 19 settembre 1973 nominava presidente il presbitero diocesano Don Gennaro Palumbo, come successore di L. Battaglini;

– in data 16 giugno 1984, con atto a rogito del notaio Giuliani Rep. / Racc. 16094/6036, previa approvazione dell’Ordinario Diocesano di Foggia, S. E. Mons. Salvatore De Giorgi, in data 30 aprile 1984, veniva revisionato lo Statuto dell’Associazione, e aggiornata la denominazione in “Unione Amici di Lourdes”, al fine di ottenere il riconoscimento civile a personalità giuridica;

– l’Unione Amici di Lourdes ha ottenuto il riconoscimento civile della personalità giuridica con decreto del Presidente della Regione Puglia n.266 del 2 maggio 1995, in seguito a rogito del notaio Rossella Sannoner, già rogante in Ortanova, del 15 genna1o 1995, Rep. / Racc. 11386/ 1676;

– sulla scia di tutti i nostri venerati predecessori, che hanno avuto sempre una particolare cura verso questa Opera, nata dal Cuore materno della Vergine Maria, anche noi abbiamo seguito più da vicino questa benemerita Associazione, e, per conoscenza diretta, possiamo confermare che essa “rappresenta per la Chiesa di Foggia-Bovino uno dei punti di riferimento più qualificati per scoprire la portata salvifica del dolore. L’U.A.L. non procura solo la compassione e il sollievo della sofferenza, ma è scuola cristiana in cui si fa concreta esperienza e si sperimenta la sofferenza come epifania di Dio… Come abbiamo avuto modo di dire pubblicamente più volte, l’U.A.L. è un carisma della nostra Chiesa diocesana, una incarnazione del carism massimo della carità ..” (cfr. nostra lettera pastorale: Il vangelo della carità: eredità e impegno della Chz’eJa, 01 novembre 2010, pagg. 118- 120);

– con delibera del 01 dicembre 2013 l’Assemblea dei soci dell’Unione Amici di Lourdes con atto a rogito del notaio Alba Mazzeo ha approvato le modifiche allo Statuto esistente per adeguarlo alla vigente disciplina fiscale prevista per gli “Enti non commerciali”, art. 148 comma 9 TUIR;

tutto ciò premesso, essendo la citata associazione “UNIONE AMICI DI LOURDES” costituita civilmente, da sempre pienamente identificata e coincidente con l’omonima pia associazione canonicamente approvata in precedenza, avendo vagliato attentamente il nuovo Statuto dell’Associazione con le modifiche apportate e ritenendo che sia la sua natura sia l’attività che l’hanno sempre contraddistinta siano oggi meglio configurate;

– ricevuta l’istanza presentata dal Presidente della suddetta Associazione, che chiede la sua erezione come Associazione pubblica di fedeli e la concessione della sua personalità giuridica, oltre che l’approvazione alle modifiche apportate allo Statuto;

atteso che la detta Associazione rispetta i requisiti richiesti dalla vigente disciplina della Chiesa in quanto associazione pubblica,

in virtù delle facoltà ordinarie attribuite dal Codice di Diritto Canonico al Vescovo diocesano

DECRETIAMO

a tenore dei cann. 301, 312 e 313 del CIC,
l’erezione dell’UNIONE AMICI DI LOURDES come ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI e la costituiamo PERSONA GIURIDICA.

Contestualmente, a norma del can. 314 del CIC, approviamo le modifiche apportate allo Statuto, e lo ratifichiamo interamente nel testo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante, così come è stato approvato nell’Assemblea dei soci del 01 dicembre 2013 con rogito del Notaio Alba Mazzeo.

Alla Beata Vergine di Lourdes affidiamo di nuovo tutta l’Associazione, perché essa, pur adeguandosi alle esigenze dei nuovi tempi, sotto la guida materna della Madre Celeste possa crescere sempre di più, mantenendosi fedele alla sua ispirazione originaria.

Foggia, dalla nostra Curia Arcivescovile, 12 gennaio 2014.
Festa del Battesimo del Signore.

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita in Foggia un’Associazione denominata “Unione Amici di Lourdes” (U.A.L.). Essa ha la forma giuridica di “associazione pubblica di fedeli” a norma del can 312 del CIC, già riconosciuta giuridicamente ai sensi del art. 12 del C.C. con D.P.G.R. n. 266 del 02/05/1995. Ed è regolata, oltre che dal presente Statuto, dalle norme generali del Codice di Diritto Canonico.
Essa ha fini di assistenza, culto e religione. Non ha scopo di lucro ed esclude finalità di interesse sindacale o politico.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Foggia al Viale Ofanto 139.

Articolo 3 – Fini specifici

a) Scopo dell’Associazione, attraverso le prestazioni volontarie degli associati, è lo svolgimento di attività di assistenza sociale, sociosanitaria, sanitaria e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,sociali o familiari. Tale attività assistenziale viene svolta sia in forma domiciliare – nelle sedi delle Sezioni e dei Gruppi dell’U.A.L. – sia nelle proprie case di accoglienza in forma residenziale o diurna nell’ambito territoriale della Regione Puglia.

b) L’Associazione persegue inoltre lo scopo della formazione morale, spirituale e cristiana dei propri associati attraverso le seguenti attività:
1.pubblicazione di un mezzo di stampa periodico;
2.ove è possibile, celebrazione quotidiana della S. Messa o solamente festiva nelle case di accoglienza;
3.incontri di preghiera e di meditazione;
4.ritiri mensili ed esercizi spirituali;
5.giornate dell’ammalato;
6.diffusione del culto della Beata Maria Vergine, inculcando la pia pratica del Santo Rosario, celebrando con solennità le festività religiose della Madre di Dio, e approfondendo il messaggio delle varie apparizioni mariane;
7.promozione e organizzazione di pellegrinaggi nei Santuari italiani ed esteri attraverso un insieme coordinato di servizi (trasporto, alloggio, servizi accessori) tale da consentire all’associato il supporto logistico e realizzare appieno lo scopo dell’Associazione. Per tale peculiarità le proposte di cui sopra, pur essendo assimilabili, nel momento organizzativo, alle altre forme del turismo organizzato, differiscono per la loro specifica finalità religiosa e spirituale. La volontaria adesione degli associati deve essere coerente all’attività di culto,tanto da conseguirne la necessità di adeguare il proprio comportamento alle esigenze della comunità in pellegrinaggio;
8.promozione e organizzazione di attività culturali atte a promuovere e sviluppare la crescita umana e cristiana di tutti gli associati;

Articolo 4 – Modalità per l’ammissione dei nuovi soci.

Possono essere soci dell’U.A.L. quanti, di età maggiore e appartenenti alla Chiesa Cattolica e impegnati nell’apostolato caritativo, intendono attivamente operare, in comunione di intenti e di opere, per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli articoli 1 e 3.

Articolo 5 – categorie dei soci; diritti e doveri

I soci dell’Associazione si dividono in:

• soci ordinari

• soci amici

• soci ospiti

Tutti sono prestatori e destinatari dei servizi dell’Associazione.

1) Sono soci ordinari coloro che, intendono attivamente operare, in comunione di intenti e di opere, per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli articoli 1 e 3, ed hanno diritto di voto. Per diventare soci ordinari occorre che gli interessati presentino domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo dell’U.A.L., previa presentazione di un sacerdote oppure di un socio ordinario. Se gli aspiranti soci ordinari risiedono in luoghi dove esistono sezioniU.A.L. la domanda va inoltrata al Consiglio Direttivo tramite il responsabile della sezione, che ne garantisce le condizioni invocate dall’art. 1- 3 dello statuto.
I soci ordinari sono tenuti a contribuire alle necessità dell’Associazione mediante il pagamento di una quota annuale di adesione che viene determinata dal Consiglio Direttivo e saranno iscritti nel Registro dei soci ordinari.
I soci ordinari che, senza giustificato motivo, da tre anni non versano la quota associativa e non partecipano in modo abituale alle attività per il conseguimento dei fini istituzionali di cui all’art. 3, diventano soci amici.
Ogni anno sociale, nella data e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo viene celebrata la Festa dell’Impegno che costituisce l’atto di fedeltà dei soci ordinari agli impegni propri dell’Associazione.

2) Sono soci amici coloro che partecipano a qualcuna delle attività promosse dall’Associazione, di cui all’art 3, senza necessariamente impegnarsi ad attuare tutti gli scopi istituzionali: diventano tali ipso facto.
I soci amici, che offrono un contributo annuale, stabilito dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a ricevere la stampa periodica e vengono iscritti nell’apposito Registro dei soci amici

3) Sono soci ospiti coloro che sono destinatari delle prestazioni di cui all’art. 3 lett. a). senza necessariamente impegnarsi ad attuare tutti gli scopi istituzionali. Per diventare soci ospiti occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’U.A.L..
Possono essere soci ospiti anche persone di altre confessioni religiose a condizione che rispettino la religione cattolica e non facciano opera di proselitismo nelle sedi dell’Associazione.
I soci ospiti sono tenuti a contribuire alle necessità delle Case di accoglienza dell’Associazione mediante il pagamento di un contributo mensile che viene determinato dal Consiglio Direttivo, che non potrà mai superare il costo del servizio prestato.
E’ espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa, salvo la facoltà di recesso.

Articolo 6 – Patrimonio

L’U.A.L. provvede al proprio fabbisogno:

1. con le rendite che ricava dal suo patrimonio immobiliare,

2. con le offerte di ogni genere di benefattori,

3. con le quote associative e contributi dei singoli soci,

4. con gli eventuali contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

5. ricavi attivi da eventuali iniziative (pubblicazioni, conduzione dei pellegrinaggi, convegni, incontri, giornate ed iniziative di beneficienza, ecc..) senza che mai possa, però, configurarsi attività con fini di lucro.

6. Eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

Essa, pertanto, può accettare donazioni “inter vivos” e lasciti “mortis causa”.

In caso di estinzione dell’Associazione l’intero patrimonio verrà destinato ad associazioni e/o enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 7 – Esercizio Finanziario

L’Esercizio Finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno civile.

1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea dei soci ordinari entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo

Articolo 8 – Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

• L’Assemblea Generale dei Soci ordinari

• Il Consiglio Direttivo

• Il Presidente

• Il collegio dei Revisori dei conti (facoltativo)

• I Consigli Sezionali

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

a) L’Assemblea Generale è composta da tutti i Soci ordinari che sono in regola con il versamento della quota associativa. I soci ordinari riuniti in assemblea generale costituiscono il fondamento dell’Associazione e ne rappresentano la sovranità in materia deliberante. Presidente di essa è sempre il Presidente del Consiglio Direttivo.

b) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Cappellano Generale e da sei membri eletti dall’Assemblea Generale dei soci ordinari.

c) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca l’Assemblea Generale dei Soci Ordinari e il Consiglio Direttivo e li presiede; sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza dello statuto; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci Ordinari e del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza, mancando il tempo per la convocazione del Consiglio Direttivo, adotta ogni provvedimento necessario ed opportuno da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo, nonchè tutte le attività di ordinaria gestione necessarie alla vita dell’Associazione. Il Presidente, in sua alternativa, può nominare tra i soci ordinari un Tesoriere che custodisca somme e valori dell’Associazione.

d) Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora sia ritenuto necessario ed opportuno dall’Assemblea Generale dei soci.

Ad esso compete controllare l’amministrazione dell’Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, in relazione alle norme di legge e di statuto.

e) I Consigli Sezionali sono composti da tre soci ordinari, di cui uno è Responsabile delle attività della Sezione e tiene i rapporti col Consiglio Direttivo.

Essi hanno funzione esecutiva, nell’ambito della Sezione, delle delibere adottate dai competenti Organi dell’Associazione e possono operare in maniera autonoma per tutte quelle iniziative tese allo sviluppo delle finalità dell’Associazione, sempre nell’ambito della sezione.

Articolo 9 – Nomina degli organi sociali

a) Nomina del Consiglio Direttivo

I membri eletti del Consiglio Direttivo sono sei. L’elezione avviene nell’Assemblea Generale dei soci ordinari a scrutinio segreto mediante schede che contemplino la preferenza. Entrano in carica soltanto dopo l’approvazione da parte dall’Arcivescovo di Foggia- Bovino; per la loro elezione concorrono tutti i soci ordinari. Nel caso che l’Arcivescovo non approvi uno o più membri eletti, a questi subentrano i primi dei non eletti.

1. Non sono eleggibili parenti in linea retta in qualunque grado, i collaterali ed affini in 1° grado dei dipendenti dell’Associazione o di coloro che prestano un servizio retribuito o direttamente dall’Associazione o da altre Agenzie di lavoro operanti con l’Associazione.

2. Può esser eletto un solo membro per ogni nucleo familiare.

3. Prima delle elezioni verrà formulata una lista di candidati, formata dai soci ordinari che intendono dare la loro disponibilità per questo servizio, in modo che gli elettori possano fare la loro scelta tra i candidati dichiaratisi disponibili.

b) Nomina del Presidente

Il Presidente è nominato direttamente dall’Arcivescovo di Foggia- Bovino; resta in carica per un quinquennio ed è rieleggibile. Può essere un presbitero o un fedele laico.

c) Nomina del collegio dei revisori dei conti

l Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci ordinari, mediante una lista di nomi presentata dal Consiglio Direttivo, purchè dotati del titolo professionale.

Esso è composto da tre membri effettivi e da uno supplente e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo. In ogni caso la nomina dei membri del Collegio dei revisori deve essere approvata dall’Ordinario diocesano.

Nella prima riunione i membri eleggono tra loro il Presidente.

d) Nomina dei Membri dei Consigli Sezionali

Il Responsabile di ciascun Consiglio Sezionale viene nominato dal Consiglio Direttivo; gli altri membri vengono scelti dal Responsabile tra i soci ordinari della Sezione. Il Presidente chiede all’Ordinario Diocesano del luogo un assistente spirituale che curi la formazione religiosa della sezione.


Articolo 10 – Nomina del Cappellano Generale

Il Cappellano Generale è un presbitero nominato dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, ed ha il compito di coordinamento e direzione delle attività di formazione religiosa dell’Associazione. La sua durata è “ad nutum Episcopi”.

Articolo 11 – Durata in carica dei Membri elettivi

Tutti i membri elettivi hanno la durata di cinque anni e possono essere rieletti al massimo per il quinquennio successivo. Per gravi motivi possono essere rimossi dall’incarico, prima della scadenza del mandato, dall’Assemblea Generale dei soci ordinari o dall’Arcivescovo di Foggia- Bovino.

Articolo 12 – Competenze degli Organi Sociali

a) l’Assemblea generale dei soci ordinari è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’assemblea dei soci ordinari, in convocazione ordinaria, si riunisce almeno due volte all’anno previa convocazione scritta, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica e con ogni altro mezzo recante riscontro di notifica, almeno otto giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare, della data, dell’ora e del luogo della prima e seconda convocazione ove si terrà l’Assemblea.

In calce alla detta lettera vi è una cedola staccabile di delega. Ogni socio ordinario non può avere più di una delega che deve essere regolarmente firmata dal delegante.

In convocazione straordinaria, quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando un terzo dei soci ordinari fa domanda scritta, si usano le forme e i tempi prescritti per la convocazione ordinaria.

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se adottate a maggioranza e con la presenza di almeno metà più uno dei soci ordinari; in seconda convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono valide, anche se i soci presenti non raggiungono la metà degli iscritti, purché siano sempre prese con la maggioranza dei consensi. Tra la prima e seconda convocazione dell’Assemblea deve intercorrere un periodo di almeno un giorno.

b) L’Assemblea Generale è competente a:

1. Eleggere il Consiglio Direttivo;

2. Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

3. Rimuovere i membri del Consiglio Direttivo, per motivi gravi, previa autorizzazione dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino;

4. Controllare che le iniziative del Consiglio Direttivo siano conformi allo spirito dello Statuto

5. Approvare le spese di straordinaria amministrazione eccedenti l’importo di euro 100.000,00.

6. Elevare, nel caso che lo ritenga opportuno, il limite di euro 100.000,00 stabilito per le spese di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo.

7.Approvare il bilancio preventivo e consuntivo che, tuttavia deve sempre ricevere l’approvazione dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino a norma del Diritto Canonico.

c) l’Assemblea in convocazione straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei presenti:

1.approva le modifiche dello Statuto da proporre all’Arcivescovo di Foggia-Bovino, che ha l’esclusiva competenza di ratificarle.

2. delibera lo scioglimento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino.

d) Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. Si riunisce anche tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Esso è validamente costituito quando vi partecipano il Presidente ed almeno tre membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio. Esecutore di tutte le deliberazioni è il Presidente.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, per problemi specifici e con parere consultivo, coloro che hanno particolari compiti nei vari settori organizzativi.

Il Consiglio Direttivo è competente a:

1. Formulare le linee operative dell’Associazione;

2. Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che sono costituiti da tutte quelle operazioni presentate nel bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.

3. Compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione entro il limite massimo di spesa pari ad euro 100.000,00 importi eccedenti tale somma rimangono di competenza dell’Assemblea Generale dei Soci Ordinari.

4. Accettare donazione, eredità, legati o altri lasciti immobiliari di qualunque valore anche a fronte di assunzione di obblighi di assistenza nei confronti di soggetti bisognevoli.

5. Preparare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e a quella dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino.

6. Approvare eventuali deleghe che il Presidente intenda conferire a membri del Consiglio stesso, ad altri soci ordinari o a non soci ordinari competenti in un determinato settore.

7. Ammettere nell’Associazione i nuovi Soci ordinari e i soci ospiti e disporre l’esclusione, per gravi motivi e con la prudenza necessaria, di quelli che avessero perduto i requisiti per appartenere all’Associazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

8. Determinare le quote associative e contributi mensili dei singoli soci e le quote dei pellegrinaggi.

9. Nominare i responsabili delle case di accoglienza, delle sezioni e dei gruppi UAL., nonché responsabili per coordinare il servizio di volontariato dei barellieri, delle dame e dei giovanissimi nelle Case di accoglienza e durante i pellegrinaggi. Essi restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

10. Esaminare le proposte d’impiego e di reimpiego delle somme eccedenti le spese o ricavate dalla vendita, permuta o qualsiasi altro negozio straordinario, salvo l’obbligo di chiedere sempre per tali proposte l’approvazione dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino.

11. Assumere i dipendenti dell’Associazione.

12. Redigere e approvare regolamenti interni alla vita dell’Associazione.

Articolo 13 – Rapporto Economico dei Soci con l’Associazione

I Soci dell’U.A.L., anche quelli investiti di incarichi particolari, prestano la loro opera a titolo completamente gratuito. Tutti coloro che prestano il loro servizio retribuito direttamente dall’Associazione o da altre Agenzie di lavoro non possono essere soci ordinari dell’U.A.L.

Articolo 14 – Norme non Previste

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico e, per quanto occorra, le disposizioni del Codice Civile.